Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse: sono cioe' esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo M in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art26 · fonte del testo