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Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse: sono cioe' esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo M in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
