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E' istituito un ruolo di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (denominazione: «ruolo capitani consegnatari»).

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art27 · fonte del testo