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I capitani trasferiti nel ruolo di cui e' oggetto la presente legge conservano l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, qualunque sia la data di trasferimento nel ruolo. L'anzianita' relativa fra capitani di pari anzianita' assoluta e' stabilita in modo che preceda nel ruolo il capitano di maggiore eta', fermo restando peraltro fra i capitani provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontrassero parita' anche nelle anzianita' di nomina ad ufficiale effettivo, verra' considerato piu' anziano il capitello che ha maggior servizio come ufficiale. Nel grado in cui si riscontra parita' di anzianita', pero', il capitano che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianita' assoluta gia' posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianita'.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art34 · fonte del testo