Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I capitani del «ruolo consegnatari» vengono esonerati dal Servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' stabilito dal precedente art. 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'. I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni. I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sara' stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso. I posti organici resisi cosi' vacanti vengono riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che e' stato collocato in ausiliaria od a riposo perche' raggiunto dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art36 · fonte del testo