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Il capitano trasferito nel «ruolo capitani consegnatari» avra' diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e con la stessa decorrenza con cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio per la promozione al grado di maggiore conseguita in turno normale dai pari grado ed anzianita', che immediatamente lo precedevano nel ruolo dell'arma di provenienza o che immediatamente lo seguivano nel ruolo stesso. Per i primi capitani, che Conseguono il diritto agli aumenti anzidetti viene assorbita la indennita' relativa.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
