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Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
