Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009. 171 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino: nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente art. 1; nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398; nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra; nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore o nel servizio di stato maggiore. Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi. Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art5 · fonte del testo