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Il Ministero della guerra e' autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda - in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge - complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalita' e con il trattamento previsti dai seguenti articoli.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 1 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art44 · fonte del testo