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Il Ministero della guerra e' autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda - in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge - complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalita' e con il trattamento previsti dai seguenti articoli. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1935, n. 1026
2La L. 16 giugno 1935, n. 1026, ha disposto (con l'art. 125, comma 1) che "La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e' abolita.Gli ufficiali, peraltro, gia' collocati in tale posizione continuano a permanervi".
Testo in vigore dal 1 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
