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I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria di cui al precedente art. 44 dovranno essere destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge 2332 dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al reclutamento del corrispondente numero di ufficiali subalterni finche' gli ufficiali collocati in ausiliaria col trattamento del presente capo non siano collocati a riposo. Qualora al termine del periodo di cinque anni, previsto dal precedente art. 44, il riassorbimento di cui al precedente coniala non fosse ultimato, il riassorbimento stesso verra' effettuato con le norme fissate dal citato R. decreto-legge n. 2532, modificato dalla legge 17 aprile 1930, n. 480. La presente legge non modifica, pero', le disposizioni con, tenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
