Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di otto anni ai quattro quinti dello stipendio, nonche' ai quattro quinti della indennita' militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria. I predetti ufficiali non hanno diritto, pero', alla indennita' di ausiliaria fissata dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206. Dopo gli otto Anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo. L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verra' ridotta malora si verifichino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sara' piu' corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo. All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sara' inoltre corrisposta la indennita' militare ridotta - com'e' indicata nel primo comma del presente articolo - spettante agli ufficiali celibi, anziche' quella spettante agli ufficiali ammogliati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art46 · fonte del testo