Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per il collocamento in ausiliaria, in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nella ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorita' cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art48 · fonte del testo