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I commissari di leva nominati in base alla presente legge non sono assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327. La loro nomina avviene con decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art54 · fonte del testo