Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928. La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art55 · fonte del testo