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I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928. La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
