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[1]Gli ufficiali del ruolo M concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nella proporzione di due terzi.

[2]L'altro terzo sara' devoluto al trasferimento a domanda come e' detto all'art. Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sara' devoluta all'avanzamento.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 12 gennaio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art10 · fonte del testo