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[1]Gli ufficiali del ruolo M concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nella proporzione di due terzi.

[2]L'altro terzo sara' devoluto al trasferimento a domanda come e' detto all'art. Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sara' devoluta all'avanzamento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1932, n. 1626

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La L. 20 dicembre 1932, n. 1626, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo M, sino al 1° gennaio 1936, concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo, nella proporzione di un terzo".

Testo in vigore dal 12 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 12 gennaio 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 dicembre 1932, n. 1626

    La L. 20 dicembre 1932, n. 1626, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo M, sino al 1° gennaio 1936, concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo, nella proporzione di un terzo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art10 · fonte del testo