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[1]All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento del limite di eta' di cui all'art. 3 della presente legge, gli ufficiali del ruolo M sono - se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge - promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.
[2]La promozione non puo' pero' aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianita' delle quattro armi.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
