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La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, e' stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art17 · fonte del testo