Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e' modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza e' fissata nella seguente misura:
tolto: Per l'avanzamento ad anzianita':
tolto: sei anni nel grado di tenente;
tolto: sei anni nel grado di capitano;
tolto: tre anni nel grado di maggiore.
tolto: Per l'avanzamento a scelta:
tolto: quattro anni nel grado di tenente;
tolto: quattro anni nel grado di capitano;
tolto: due anni nel grado di maggiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art18 · fonte del testo