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[1]L'art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e' modificato, per quanto riguarda la permanenza minima nei gradi da tenente a maggiore delle varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, per conseguire la promozione al grado superiore. Tale permanenza e' fissata nella seguente misura:

[2]Per l'avanzamento ad anzianita':

[3]sei anni nel grado di tenente;

[4]sei anni nel grado di capitano;

[5]tre anni nel grado di maggiore.

[6]Per l'avanzamento a scelta:

[7]quattro anni nel grado di tenente;

[8]quattro anni nel grado di capitano;

[9]due anni nel grado di maggiore.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art18 · fonte del testo