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[1]E' istituita la qualifica di primo tenente, che viene concessa ai tenenti delle varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado in servizio permanente effettivo nell'arma o corpo cui appartengono.

[2]Al primo tenente competono l'indennita' militare e le indennita' eventuali del grado superiore.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 18 novembre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art19 · fonte del testo