Per le finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.
Testo vigente dal 4 gennaio 1956
