Per le finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 27 giugno 1922, n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito delle acque nell'abitato di Corato, nonche' per la rimessa in efficienza delle opere eseguite in virtu' di detta legge e per la ricostruzione di tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.

Testo vigente dal 4 gennaio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1320~art1 · fonte del testo