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Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportano una previsione di spesa non superiore di 100 milioni di lire sono demandati alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;75~art2 · fonte del testo