Art. 10 — Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno
Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le province, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunita' montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo. Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorita' candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parita' di punteggio prevale il candidato iscritto da piu' di sei mesi nella seconda classe. Nelle comunita' montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unita' anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove gia' non previste in pianta organica. Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma e' transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attivita' lavorativa prestata. Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunita' montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unita' complessive. Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione. La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma, dovra' essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 agosto 1985
