Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' aumentata di 900 unita', di cui 300 unita' nell'anno 1985 e 600 unita' nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A). L'Amministrazione forestale dello Stato e' autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unita', per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalita' previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;444~art9 · fonte su Normattiva