Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, puo' chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalita' di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempreche' vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie e' determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro. Analoga possibilita' e' concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati. A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicita' prevista nel precedente articolo 3, le disponibilita' di posti esistenti.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-22;444~art6 · fonte su Normattiva