Art. 8 — Autorizzazione a bandire concorsi ordinari
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di, cui all'unita tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984. Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.
Testo vigente dal 24 agosto 1985
