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[1]Sono approvate le maggiori spese seguenti, da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1904-905:

[2]L. 5000 sul capitolo 20 «Stipendio al personale dei consolati»;

[3]L. 8000 sul capitolo 23 «Assegni al personale dei consolati»;

[4]L. 3000 sul capitolo «Indennita' di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e traslocazione».

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1904.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Tittoni. L. Luzzatti.

[9]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-07-11;379~art2 · fonte del testo