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Per gli opifici nuovi e tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio del comune di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art12 · fonte del testo