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Per gli opifici nuovi e tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio del comune di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. 1 4 3 6

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1911, n. 258

1

La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabilito dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e' prorogato per un decennio dalla data di pubblicazione della presente legge, sia per gli opifici gia' impiantati od ampliati, sia per quelli che s'impianteranno o si amplieranno posteriormente al termine fissato dall'art. 12 della legge stessa".

4

Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabiliti dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, prorogato con l'art. 6 della legge 12 marzo 1911, n. 258, sino al 4 aprile 1921, e' prorogato ulteriormente sino al 31 marzo 1922".

3

Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha disposto (con l'articolo aggiuntivo, comma 1) che "E' prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7".

L. 23 giugno 1927, n. 1630

6

La L. 23 giugno 1927, n. 1630, nel modificare l'articolo aggiuntivo del D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3: [...] 3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la citta' di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo".

Testo in vigore dal 8 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1921 al 8 ottobre 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 giugno 1927, n. 1630

    La L. 23 giugno 1927, n. 1630, nel modificare l'articolo aggiuntivo del D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3: [...] 3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la citta' di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art12 · fonte del testo