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Gli opifici nuovi di cui nell'articolo precedente ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo per cui sara' applicata l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art13 · fonte del testo