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Gli opifici nuovi di cui nell'articolo precedente ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo per cui sara' applicata l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911
