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[1]Gli opifici nuovi di cui nell'articolo precedente ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo per cui sara' applicata l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1911, n. 258
1La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabilito dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e' prorogato per un decennio dalla data di pubblicazione della presente legge, sia per gli opifici gia' impiantati od ampliati, sia per quelli che s'impianteranno o si amplieranno posteriormente al termine fissato dall'art. 12 della legge stessa".
Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabiliti dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, prorogato con l'art. 6 della legge 12 marzo 1911, n. 258, sino al 4 aprile 1921, e' prorogato ulteriormente sino al 31 marzo 1922".
Testo in vigore dal 21 aprile 1921 al 30 settembre 1921
