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Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o trasformassero non si potra' per il decennio, di cui nei due articoli precedenti, apportare in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per tassa di ricchezza mobile, fabbricati e terreni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911
