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Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o trasformassero non si potra' per il decennio, di cui nei due articoli precedenti, apportare in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per tassa di ricchezza mobile, fabbricati e terreni. 1 4 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1911, n. 258
1La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabilito dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e' prorogato per un decennio dalla data di pubblicazione della presente legge, sia per gli opifici gia' impiantati od ampliati, sia per quelli che s'impianteranno o si amplieranno posteriormente al termine fissato dall'art. 12 della legge stessa".
Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabiliti dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, prorogato con l'art. 6 della legge 12 marzo 1911, n. 258, sino al 4 aprile 1921, e' prorogato ulteriormente sino al 31 marzo 1922".
Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha disposto (con l'articolo aggiuntivo, comma 1) che "E' prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7".
Testo in vigore dal 30 settembre 1921 al 8 ottobre 1927
