Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917. Leggi il testo vigente →
[1]Per la costruzione ed esercizio dell'opera sara' costituito un ente autonomo con statuto da proporsi dal Consiglio comunale di Napoli e da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
[2]Questo ente sara' amministrato da un Consiglio generale composto dal sindaco di Napoli presidente, dal direttore generale del Banco, dallo avvocato erariale capo, dallo ispettore compartimentale del Genio civile, dal direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, tutti di Napoli, e dal direttore delle opere pubbliche municipali, non che da due membri eletti dal Consiglio comunale fuori dei suoi componenti, e da tre membri nominati dal Ministro dell'interno di concerto coi Ministeri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e delle Finanze.
[3]I membri del Consiglio generale eletti dal Comune, nominati da Ministero dell'interno, durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. Per quei membri che hanno dimora fuori la Provincia di Napoli il regolamento provvedera' per le indennita' di trasferta e di residenza.
[4]Le convocazioni del Consiglio generale saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917
