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[1]Per la costruzione ed esercizio dell'opera sara' costituito un ente autonomo con statuto da proporsi dal Consiglio comunale di Napoli e da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
[2]Questo ente sara' amministrato da un Consiglio generale composto dal sindaco di Napoli presidente, dal direttore generale del Banco, dallo avvocato erariale capo, dallo ispettore compartimentale del Genio civile, dal direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, tutti di Napoli, e dal direttore delle opere pubbliche municipali, non che da due membri eletti dal Consiglio comunale fuori dei suoi componenti, e da tre membri nominati dal Ministro dell'interno di concerto coi Ministeri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e delle Finanze.
[3]I membri del Consiglio generale eletti dal Comune, nominati da Ministero dell'interno, durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. Per quei membri che hanno dimora fuori la Provincia di Napoli il regolamento provvedera' per le indennita' di trasferta e di residenza.
[4]Le convocazioni del Consiglio generale saranno determinate dal regolamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665
2Il Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Durante la gestione diretta da parte del commissario, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 28 del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della citta' di Napoli, del regolamento per la esecuzione del capo II della legge medesima, approvata con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1917 al 3 maggio 1921
