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[1]Le attribuzioni che la legge 29 marzo 1903, n. 103, deferisce alla Commissione amministratrice, saranno invece esercitate, per l'azienda di cui nei tre articoli precedenti, da un Comitato esecutivo di persone tecnicamente competenti, composto di un presidente nominato dal Ministero dell'interno di concerto con quelli delle finanze, dell'agricoltura e dei lavori pubblici e di due membri scelti dal Consiglio generale di amministrazione, all'infuori dei suoi componenti.
[2]I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, ma possono essere confermati.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917
