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[1]Le attribuzioni che la legge 29 marzo 1903, n. 103, deferisce alla Commissione amministratrice, saranno invece esercitate, per l'azienda di cui nei tre articoli precedenti, da un Comitato esecutivo di persone tecnicamente competenti, composto di un presidente nominato dal Ministero dell'interno di concerto con quelli delle finanze, dell'agricoltura e dei lavori pubblici e di due membri scelti dal Consiglio generale di amministrazione, all'infuori dei suoi componenti.
[2]I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, ma possono essere confermati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665
2Il Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Durante la gestione diretta da parte del commissario, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 28 del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della citta' di Napoli, del regolamento per la esecuzione del capo II della legge medesima, approvata con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1917 al 3 maggio 1921
