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In tutto cio' che non e' diversamente regolato dalla presente legge, si applicheranno all'azienda di produzione e distribuzione di forza motrice, di che nei precedenti articoli, le disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, con le norme che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art28 · fonte del testo