Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 24 marzo 1921, n. 375, come modificato dall'errata-corrige in g.u. 6 maggio 1921, n.106.
Abrogato dal 3 maggio 1921
