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[1]Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali e' costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, il mutuatario paghera' per i primi cinque anni del prestito soltanto gli interessi, i due contributi erariali e il diritto di commissione. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si fara' nel restante periodo di tempo convenuto per la estinzione totale del mutuo.

[2]Le condizioni e le modalita' per la concessione di questi mutui saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art13 · fonte del testo

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