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[1]Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali e' costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, il mutuatario paghera' per i primi cinque anni del prestito soltanto gli interessi, i due contributi erariali e il diritto di commissione. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si fara' nel restante periodo di tempo convenuto per la estinzione totale del mutuo.
[2]Le condizioni e le modalita' per la concessione di questi mutui saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
