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I mutuatari, quando non vogliano liberare i beni sui quali si vuole costituire il mutuo fondiario dai canoni od altri oneri reali su essi gravanti, o non possano ottenere che il creditore consenta a postergarsi all'Istituto, potranno con espressa dichiarazione autorizzare l'Istituto mutuante a trattenersi il corrispondente capitale al cento per cinque, sul quale l'Istituto paghera' i detti canoni od oneri annualmente alla loro scadenza. Quando i mutuatari presentino un contratto di affrancazione concordato con i creditori dei detti canoni od oneri, essi avranno diritto a ripetere dall'istituto mutuante il capitale trattenuto come sopra, premessa l'esecuzione delle formalita' necessarie per assicurare la liberazione del fondo dai canoni od altri oneri di cui si tratta.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
