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[1]Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli Istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, e del relativo regolamento.
[2]La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie a saggio inferiore permesso, inclusi i saggi di cui all'art. 2.
[3]La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
[4]L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e in tutti i periodici per gli annunzi locali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
[5]Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle.
[6]Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenuti nella presente legge, inclusa la facolta' di prolungare i mutui, come all'art. 5.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 15 gennaio 1908
