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[1]Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli Istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, e del relativo regolamento.
[2]La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie a saggio inferiore permesso, inclusi i saggi di cui all'art. 2.
[3]La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
[4]L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e in tutti i periodici per gli annunzi locali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
[5]Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle.
[6]Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenuti nella presente legge, inclusa la facolta' di prolungare i mutui, come all'art. 5. ((Purche' la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata)).
[7]((Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli Istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo e' garantito dalle ipoteche gia' inscritte al tempo della concessione del mutuo)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1908 al 16 dicembre 2010
