Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli Istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, e del 3.25, o del 3 per cento al netto.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art2 · fonte del testo

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