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Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli Istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, e del 3.25, o del 3 per cento al netto.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
