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Sono ridotti alla meta' gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario tanto per i nuovi mutui, quanto per quelli da trasformare. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 febbraio 1934, n. 189, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1036, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto e' disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad un ottavo, da liquidarsi sull'ammontare dei nuovi mutui".
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2010
