Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti l'eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sara' a carico del mutuatario; ma, previi speciali accordi col mutuatario stesso, potra' essere anticipata dai crediti fondiari.
tolto: Per siffatta anticipazione i crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art6 · fonte del testo
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