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[1]Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti l'eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sara' a carico del mutuatario; ma, previi speciali accordi col mutuatario stesso, potra' essere anticipata dai crediti fondiari.
[2]Per siffatta anticipazione i crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
