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[1]Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti l'eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sara' a carico del mutuatario; ma, previi speciali accordi col mutuatario stesso, potra' essere anticipata dai crediti fondiari.

[2]Per siffatta anticipazione i crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art6 · fonte del testo

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